Art. 18.
(Centri di assistenza tecnica).

      1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento delle imprese di panificazione possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale nonché da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definire con apposito provvedimento e sono finanziabili nell'ambito dello competenze delle amministrazioni regionali.
      2. I centri di cui al comma 1 svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica nonché di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e di tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro e in altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al citato comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità delle imprese.
      3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al presente

 

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articolo allo scopo di facilitare il rapporto tra le amministrazioni stesse e le imprese utenti.